Il decreto relativo all’esonero dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e alle Casse privatizzate è stato pubblicato il 28 Luglio dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diventando, di fatto, operativo.
Il decreto prevede che la domanda all’INPS vada presentata entro il 31 luglio ma tale termine, se congruo al momento dell’adozione del decreto (il 17 maggio 2021), ora appare troppo a ridosso della decisione e fa presupporre (verosimilmente) che sia a breve rideterminato dall’INPS con apposita circolare.
Per i professionisti iscritti alle casse privatizzate, invece, le domande per l’ottenimento vanno inviate entro il 31 ottobre 2021.
La finalità è quella di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.
A tale scopo è stata prevista l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nei limiti della dotazione di 2,5 miliardi di euro per l’anno 2021, serve a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dei destinatari che soddisfano requisiti reddituali e di calo di fatturato. L’esonero riguarda i contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria nel limite massimo individuale per ogni iscritto di 3 mila euro.
I criteri per la concessione del beneficio prevedono che occorre aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019; inoltre occorre aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. Tra i requisiti richiesti è presente anche la regolarità con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. A tal fine il decreto ha previsto che ai fini della concessione dell’esonero in parola la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Per il ritardo che ha contrassegnato la pubblicazione del decreto, il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi INPS in scadenza il 17 maggio 2021 sono stati differiti al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Comments