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Al via il Patto per la Terza Età

Dal 19 marzo 2024 è in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DLgs. 29/2024 recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.


Si tratta di un provvedimento attuativo delle misure già previste dalla citata legge delega, anche detto “Patto per la terza età”, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024.


Il decreto in esame prevede misure specifiche per prevenire la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e l’invecchiamento attivo. Inoltre, si promuovono strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio delle persone anziane, con misure volte a contrastarne l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva nonché a favore del mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali.


Ulteriore scopo che si prefissa il Patto per la terza età è quello di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e le relative risorse disponibili, assicurando la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine.


Per “persona anziana” si intende chi ha compiuto 65 anni e per “persona grande anziana” chi ha compiuto 80 anni; invece, con “persona anziana non autosufficiente” si definisce la persona anziana con gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate.


Con riferimento alla materia lavoristica, il decreto introduce misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento sano e attivo delle persone anziane nei luoghi di lavoro che il datore è tenuto a garantire attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion – c.d. “WHP”) raccomandato dall’OMS e delle indicazioni contenute nel Piano nazionale della prevenzione (PNP) per attivare processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

Il datore di lavoro deve, dunque, adottare ogni iniziativa volta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina di cui ai CCNL di settore vigenti.


Misura di particolare interesse è la c.d. prestazione universale, istituita in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Si tratta di una misura subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.


La relativa richiesta va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica secondo le relative modalità attuative e operative fissate dal decreto; la prestazione è riconosciuta alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti indicati nel decreto, vale a dire:

  • un’età anagrafica di almeno 80 anni;

  • un livello di bisogno assistenziale gravissimo;

  • un valore ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;

  • la titolarità dell’indennità di accompagnamento o il possesso dei requisiti per il riconoscimento di tale beneficio.


Si evidenzia che la richiesta può essere, inoltre, presentata presso gli istituti di patronato.


La prestazione universale è erogata su base mensile, è esente da imposizione fiscale e non è soggetta a pignoramento. La stessa è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e da una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e di assistenza, svolto dai lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai CCNL di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

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