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Una tantum di 200 euro anche agli autonomi e professionisti senza partita IVA

L’indennità una tantum di 200 euro, nonché l’integrazione di 150 euro, viene estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, non essendo l’apertura della partita IVA un requisito necessario per identificare un lavoratore quale autonomo o professionista.

Lo prevede il decreto interministeriale n. 6 del 7 dicembre 2022, pubblicato il 10 gennaio nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del Lavoro, che integra il DM del 19 agosto 2022 (attuativo della misura in esame).

Si ricorda che l’art. 33 del DL 50/2022 ha disposto l’istituzione di un apposito Fondo per finanziare l’erogazione di un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Il Fondo è stato poi attuato con il DM 19 agosto 2022 che ne ha previsto: - l’importo (200 euro); - i beneficiari e i requisiti, tra cui quello di aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; - le modalità di presentazione delle domande; - la ripartizione delle risorse tra INPS e Casse di previdenza private.


Successivamente è intervenuto anche l’art. 20 del DL 144/2022 che ha disposto un’integrazione di 150 euro dell’indennità una tantum, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.


Oltre al requisito reddituale si prevede che ai fini del diritto all’indennità di 200 euro (nonché all’integrazione di 150 euro) i beneficiari devono: - essere già iscritti alla gestione previdenziale INPS di appartenenza o alla Cassa di previdenza privata alla data del 18 maggio 2022; - avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022; - aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (fatta eccezione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022); - non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.


Il decreto subordinava quindi l’accesso all’indennità una tantum di 200 euro e all’integrazione di 150 euro alla titolarità di partita IVA. Sul punto, l’INPS aveva chiarito come il requisito della titolarità della partita IVA: - non trovasse applicazione per gli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), i quali potevano accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa fosse titolare di partita IVA attiva; - doveva essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato per i soci di società o i componenti degli studi associati.


Di conseguenza, non potevano beneficiare dell’indennità una tantum ex art. 33 e dell’integrazione di 150 euro i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non era prevista l’apertura di partita IVA.


Adesso, con l’inserimento dell’art. 2-bis al DM 19 agosto 2022 viene previsto che l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro possono essere riconosciute anche ai soggetti non titolari di partita IVA.

Come sottolineato dallo stesso Ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, tale ampliamento – disposto dal decreto in commento – interessa una platea potenziale di ulteriori 30 mila lavoratori autonomi e circa 50 mila professionisti (tra cui circa 30 mila specializzandi in medicina e chirurgia).


L’indennità è riconosciuta agli autonomi e ai professionisti senza partita IVA alle medesime condizioni; sarà quindi necessario, ad esempio, aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per beneficiare dell’indennità di 200 euro, ovvero un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro per beneficiare di un importo pari a 350 euro (200 euro di indennità una tantum e 150 euro di integrazione).


Sotto il profilo operativo, il decreto nulla prevede con riferimento alla presentazione delle domande, su cui sarà necessario attendere ulteriori istruzioni da parte dell’INPS e delle casse di previdenza private.

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