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Torna il credito locazioni per il settore turismo per i primi tre mesi del 2022

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo torna in azione, limitatamente alle imprese del settore turistico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, grazie al Decreto “Sostegni-ter”.


Tale credito d’imposta è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020, inizialmente con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020. Il credito originariamente spettava ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e che avessero subito un determinato “calo del fatturato” (oltre che agli enti non commerciali per gli immobili istituzionali).

Il credito era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività.


Fin da subito, per alcuni soggetti del “settore turismo” il credito ha assunto una forma peculiare. Infatti, a norma dell’art. 28 comma 3 del DL 34/2020, “alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator”, il credito spetta “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”. Inoltre, per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda era stato elevato al 50% del canone.


Il bonus è stato, poi, oggetto di modifiche e proroghe, per effetto delle quali le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno potuto godere del credito locazioni ininterrottamente dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 per gli stagionali) fino al 31 luglio 2021.


Ora il decreto ripropone il credito d’imposta per le imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative. L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. Quindi non appena giungerà l’autorizzazione europea, alle imprese del settore turistico, a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati, spetterà un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi) per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.


La verifica del calo del fatturato, quindi, dovrà essere effettuata “mese per mese” confrontando il fatturato 2022 con il fatturato c.d. “pre-pandemico”, ovvero 2019, rispetto al quale deve essersi verificato un calo di almeno il 50% per singolo mese.

Infine, la noma recata dall’art. 5 del DL 4/2022 espressamente ricorda che il credito d’imposta in parola trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. La norma precisa che gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”. Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dal 1° gennaio 2022.


Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Sostegni-ter”, dovrà definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni in parola.

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