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Supporto per la formazione e il lavoro in arrivo da settembre

E' in arrivo dal 1° settembre il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), introdotto dall’art. 12 del DL 48/2023, in sostituzione del reddito di cittadinanza, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.


Il beneficio consiste nell’erogazione, tramite bonifico da parte dell’INPS, di un importo mensile di 350 euro a fronte della partecipazione del beneficiario ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi.


I destinatari sono i singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni (c.d. “occupabili”), con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione.


Potranno altresì accedervi i singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che, pur non essendo sottoposti agli obblighi derivanti dai percorsi di inclusione lavorativa, partecipino ai percorsi per la formazione e il lavoro.

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti cittadinanza, residenza e soggiorno, economici, nonché relativi al godimento dei beni durevoli previsti dall’art. 2 comma 2 del DL 48/2023, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 2 comma 2 lett. b) n. 1 del DL 48/2023.


Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, salvo quelle per giusta causa, e risoluzione consensuale.

L’art. 3 del DM 108/2023 che disciplina le modalità di richiesta del SFL dispone che questa debba essere presentata telematicamente all’INPS (anche tramite Patronato o, dal 1° gennaio 2024, tramite CAF) e si attiverà tramite il SIISL – articolato, secondo il DM 8 agosto 2023, su tre diverse piattaforme – attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.


Nella richiesta, il soggetto interessato dovrà: rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”), ove non ne abbia già una attiva; autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego, alle agenzie per il lavoro e agli intermediari abilitati, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (art. 4 comma 1 lett. a) del DPR 263/2012) o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.


Dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale a seguito dell’accesso al SIISL, il beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni essenziali per la presa in carico e individuare, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione; successivamente sarà convocato tramite il Sistema informativo unitario (SIU) per stipulare il patto di servizio personalizzato o, laddove ve ne sia uno già attivo, per aggiornarlo o integrarlo.


Tutte le attività di formazione e avviamento al lavoro cui partecipa il beneficiario, anche individuate autonomamente, vengono formalizzate e rese disponibili nel SIISL con l’indicazione della data di inizio e di fine, ai fini dell’erogazione del beneficio.

L’interessato è tenuto ad aderire alle misure indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività (pena la sospensione del beneficio), nonché a rispettare gli obblighi di formazione previsti.

La mancata conferma della partecipazione alle attività determina la sospensione del beneficio, mentre la mancata adesione per rifiuto o abbandono dell’attività ne comporta la decadenza.

Quest’ultima interviene anche qualora non venga accettata, senza giustificato motivo oggettivo, un’offerta di lavoro. Infine, il DM conferma la possibilità di fruire degli incentivi e le altre agevolazioni previste dall’art. 10 per l’assegno di inclusione.

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