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Sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte

Dal prossimo 30 giugno sarà sanzionata la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o “prepagata”.

In particolare, si applicherà una sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. La norma di riferimento è l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, come modificato dall’art. 18 comma 1 del DL 36/2022 (da convertire in legge entro il 29 giugno).


Con l’ultimo intervento normativo citato, infatti, si è deciso di anticipare dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione, trattandosi di una disciplina che, oltre a iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, rientra tra gli obiettivi che la Milestone M1C1 - 103 del PNRR, 1.12 - Riforma dell’amministrazione fiscale, intende perseguire entro il 1° semestre 2022.


La storia di questa disciplina sanzionatoria è, a dir poco, travagliata. Detto che l’obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, si ricorda come questi soggetti avrebbero da tempo dovuto, da un lato, munirsi di un POS (acronimo di Point Of Sale) e, dall’altro, accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).


In base a un’interpretazione letterale della disposizione si desume che la violazione si integra non in conseguenza della mancata installazione del POS, ma allorquando il commerciante o il professionista, che riceve la richiesta di pagamento, ad esempio tramite una carta di credito, si oppone con il rifiuto della transazione richiedendo di effettuare il pagamento con un diverso mezzo non elettronico.


L’applicazione della sanzione è stata ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.

L’entità della sanzione e la sostanziale rimessione della contestazione alla segnalazione di qualche cliente, peraltro, inducono a dubitare della effettiva efficacia, in sé, della sanzione, salvo considerare il rischio di innesco di un eventuale accertamento fiscale.


All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.


Non è prevista la possibilità di fruire dell’istituto dell’oblazione, cioè la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione. Non sarà così possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.

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