Il decreto "Ucraina" ha introdotto alcuni crediti d’imposta per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Tali crediti si affiancano a quelli già previsti per le imprese energivore e per quelle a forte consumo di gas naturale, sui quali il DL è intervenuto incrementandone la misura.
Il decreto riconosce un credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Il decreto riconosce inoltre un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019
Entrambi i crediti d’imposta, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
I crediti sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Quanto alle modalità di fruizione, i crediti d’imposta sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Viene inoltre consentito alle imprese beneficiarie delle agevolazioni in esame di cedere il credito d’imposta, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato dai professionisti abilitati, relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Come anticipato, il decreto ha inoltre disposto un aumento dal 20% al 25% per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore e dal 15% al 20% per il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Anche per tali agevolazioni viene limitata la fruizione del credito d’imposta entro il 31 dicembre 2022 e viene prevista la facoltà di cessione dei crediti, analogamente a quanto sopra riportato. Le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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