L’art. 2 del decreto “Sostegni-ter” prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.
In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO (riportati nella tabella in calce all’articolo).
Ai fini dell’agevolazione, le suddette imprese devono avere un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda, tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate; - non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; - non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. - non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
Al fine di ottenere tale contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del medesimo Ministero, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.
Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse del fondo saranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 (60% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro; 50% con ricavi da 400.000 a 1 milione di euro; 40% da 1 milione a 2 milioni di euro).
In caso di risorse insufficienti, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
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