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Nuove tutele per i lavoratori più esposti alle alte temperature

La bozza di “Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”, predisposta dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute assieme a Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL e presentata ieri alle parti sociali, contiene misure e istruzioni che i datori di lavoro sono tenuti a seguire per garantire la sicurezza sul lavoro a causa delle alte temperature di questo periodo, la cui applicazione e verifica dell’attuazione dovranno avvenire attraverso la stipula di un protocollo aziendale.


In base al testo della bozza, i datori di lavoro devono adottare il protocollo in questione al fine di adeguare gli attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione alle alte temperature, previa valutazione dei rischi.


In tale valutazione occorrerà tenere conto di una serie di elementi, quali: le ondate di calore, le temperature alte (o percepite come tali) e gli effetti sulla salute (lett. a); i fattori che agevolano l’insorgenza delle patologie da calore come, a titolo esemplificativo, l’alta temperatura dell’aria, gli alti tassi di umidità e il basso consumo di liquidi (lett. b); i fattori di rischio individuali – come lo stato di gravidanza delle lavoratrici o la presenza di patologie croniche – e quelli correlati con lo svolgimento della mansione che aumentano il rischio di eventi avversi, quali, ad esempio, lo scarso consumo di liquidi o il lavoro fisico pesante e/o il ritmo di lavoro intenso (lett. c).


Dopo aver compiuto la valutazione dei rischi, è possibile attivare la sorveglianza sanitaria qualora ne sia emersa la necessità in relazione a determinati lavoratori, nell’ambito della quale il medico competente aziendale potrà fornire indicazioni per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore (ciò ovviamente vale soprattutto per quei lavoratori maggiormente esposti a un aumento del rischio di aggravamento della malattia di cui risultino portatori).


Si consiglia quindi di assegnare i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità in attività più leggere e con maggiori pause, nonché la programmazione di esami medici periodici per i lavoratori esposti a condizioni di caldo estremo.


Al fine di agevolare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è inoltre auspicabile attivare un sistema di supervisione mediante formazione specifica dei preposti volta a riconoscere i sintomi di stress da caldo e colpo di calore e ad agire tempestivamente per attivare una procedura di emergenza.


Tra le strategie di prevenzione e di protezione dei lavoratori, invece, oltre alla informazione/formazione dei lavoratori, vengono indicati: una corretta (e maggiore) idratazione dei lavoratori; un abbigliamento adeguato, con consegna di indumenti da lavoro e DPI consoni alle alte temperature; la riorganizzazione dei turni di lavoro (ad esempio, pianificando le attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata), garantendo pause brevi ma frequenti.


Si sollecitano, poi, segnalazioni da parte dei lavoratori e delle loro rappresentanze qualora emerga la mancata adozione di misure di prevenzione appropriate o il mancato riconoscimento dei diritti in materia di sicurezza nei termini previsti dal Protocollo o dalla normativa attualmente in vigore.

Per ultimo, si prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di un costante monitoraggio delle condizioni meteo al fine di attivare in modo tempestivo tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di caldo eccessivo.

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