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Incentivate le assunzioni femminili anche per il prossimo anno

Dal testo bollinato del Ddl. di bilancio emerge l’intenzione del Governo di promuovere le assunzioni femminili estendendo anche al prossimo anno l’esonero contributivo previsto per “le nuove assunzioni di donne lavoratrici” di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).


In sostanza, tale esonero contributivo viene prorogato anche per le assunzioni, o trasformazioni di contratto, effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Tale norma ha previsto, in ipotesi di assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, che lo sgravio contributivo fosse riconosciuto in misura pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui.


Tale agevolazione contributiva è stata oggetto di specifiche indicazioni e chiarimenti da parte dell’INPS in ragione di un dettato normativo che aveva suscitato qualche criticità.

L’Ente previdenziale, con la circ. n. 32/2021, aveva chiarito il significato della locuzione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, presente nel comma 16, che va inteso come “per le assunzioni di donne svantaggiate”, interpretando estensivamente la disposizione.


Di conseguenza, secondo l’INPS, l’esonero contributivo in parola trova applicazione nei confronti delle seguenti categorie di lavoratrici: - donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; - donne di ogni età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di ogni età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.


Sotto il profilo soggettivo, si ricorda che sono legittimati ad accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo: l’incentivo non trova invece applicazione nei confronti delle P.A.


Inoltre, come chiarito dall’INPS, l’incentivo in esame spetta per: - le assunzioni a tempo determinato (la durata dell’agevolazione è fissata per un massimo di 12 mesi); - le assunzioni a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi); - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (per un periodo massimo complessivo di 18 mesi a decorrere dalla data dell’assunzione).

L’incentivo in esame spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Rientrano nello sgravio anche i rapporti part time, quelli di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e quelli a scopo di somministrazione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o priva di impiego) deve sussistere alla data dell’evento per cui si intende richiedere l’agevolazione: se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.


Inoltre, come precisato dall’INPS, il beneficio contributivo in parola può trovare applicazione anche in ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione).

Il diritto all’agevolazione in argomento è subordinato a un incremento occupazionale netto, da calcolarsi sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Occorre segnalare che il Ddl. di bilancio 2023 richiama soltanto il comma 16 e non quelli successivi, a differenza della Relazione tecnica e della Relazione illustrativa. Pertanto, per una maggiore certezza circa tale requisito occorrerà attendere chiarimenti da parte dell’INPS.

Preme, in ultimo, evidenziare che il testo bollinato del disegno di legge di bilancio 2023 stabilisce che l’efficacia di tale misura contributiva è condizionata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.

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