Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).
I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit.
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Tale soglia di non imponibilità era stata già raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, mentre finora nulla era stato previsto con riferimento al 2022, tornando quindi applicabile il limite originario.
L’art. 12 del DL “Aiuti-bis” stabilisce ora che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Pertanto, per effetto di tale disposizione, la suddetta soglia per il 2022 è fissata a 600 euro.
Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito. Pertanto, per il 2022, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 700 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 100 euro rispetto al nuovo limite di 600 euro).
Si evidenzia inoltre che, secondo la disciplina ordinaria, la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro. Tuttavia la nuova disposizione, in deroga a quanto sopra, include nella suddetta soglia per il 2022 non solo i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, ma anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si rileva inoltre che la nuova disposizione incide anche sui chiarimenti riportati dalla circolare relativa al “bonus carburante”.
Infatti, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi anche eventuali ulteriori buoni benzina), incluse le somme per i pagamenti delle utenze domestiche. In altri termini, la soglia “generale” di 600 euro va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a 200 euro.
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