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Esonero contributivo per l'assunzione di donne

Tra i bonus per favorire l’occupazione finanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) rientrano anche le agevolazioni per assunzioni di donne.


Consistono nell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Dunque i beneficiari hanno diritto ad uno sgravio del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 6 mila euro all’anno.


L'INPS ha precisato che l’esonero contributivo può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, per donne cioè che rientrano nelle seguenti categorie:

- donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;

- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.


La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione) per il quale si intende richiedere il beneficio.


Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati (a prescindere dalla natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo) che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.


Sono invece esclusi dal beneficio:


-le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

-le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

-le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

-le Università;

-gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

-le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

-gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

-le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

-l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);

-le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La durata massima dell'incentivo è pari a:

- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

- complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato o non


L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.


Con il Messaggio n. 3809 del 05-11-2021 l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo a partire dall’11 novembre 2021, tramite il portale web dell’Istituto.

Per fare domanda, il datore di lavoro deve utilizzare il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, che va compilato e inviato secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Messaggio INPS 3809 del 2021.

E’ necessario inviare una singola comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).

Coloro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” per chiedere l’esonero del 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, non devono rifare domanda. La comunicazione precedentemente inoltrata è valida infatti per fruire l’esonero in misura pari al 100 per cento.

Si specifica che le modalità indicate dall’INPS per accedere all’agevolazione sono valide solo per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per le eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 l’Istituto provvederà a fornire le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea per l’applicazione della misura.

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