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Esonero contributivo del 100% per assumere lavoratori di imprese in crisi

La legge di bilancio 2022 ha introdotto rilevanti novità in materia di sgravi contributivi legati all’assunzione di personale, con particolare riguardo a quelle situazioni di crisi aziendali da cui potrebbe scaturire un incremento della disoccupazione, con conseguente accesso alla NASpI e difficoltà per i lavoratori, soprattutto con un’età anagrafica più elevata, di essere ricollocati nel modo del lavoro.


È proprio in favore di questi ultimi che la legge interviene, estendendo l’ambito applicativo dell’incentivo previsto dalla scorsa legge di bilancio in favore dei lavoratori under 36.

In particolare, si riconosce ai datori di lavoro privati la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione, nel periodo ivi considerato, di lavoratori di imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.


È questo l’aspetto principale della disposizione in commento. Mentre l’esonero contributivo introdotto dalla precedente legge riguarda solamente i lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni di età, questa riconosce tale esonero ai lavoratori subordinati di imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica; in sostanza, anche per i lavoratori che hanno un’età maggiore di 36 anni.


Entrando più nello specifico, l’assunzione deve riguardare lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 comma 852 della L. 296/2006.

La norma, tuttavia, ha diversi punti critici, alcuni dei quali evidenziati anche dal dossier del Centro studi del Senato e della Camera.

Uno di questi riguarda la tipologia contrattuale attraverso cui sarà possibile fruire dell’estensione in argomento. La legge di bilancio 2021 prevede che l’esonero possa essere fruito sia in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato che in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. Invece, la norma in commento prevede espressamente che l’assunzione debba essere effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


Sul punto risulta quindi opportuno un chiarimento da parte dell’INPS, il quale dovrà dettare anche le istruzioni al fine di rendere operativo l’incentivo.


Sotto il profilo soggettivo, si ricorda che l’esonero riguarderà solo i datori di lavoro privati. Tenuto conto infatti che la norma estende l’esonero per i lavoratori under 36 anche ai lavoratori di imprese in crisi, si ritiene che possano beneficiare dello sgravio i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sarebbero, invece, esclusi dall’agevolazione: la Pubblica Amministrazione, le imprese del settore finanziario (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities).


Si ricorda, inoltre, che l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% e riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.


In ultimo, la legge subordina l’agevolazione contributiva al rispetto del limite massimo di spesa, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022; 5 milioni di euro per l’anno 2023; 5 milioni di euro per l’anno 2024; 2,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS è difatti tenuto a effettuare il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dalla misura e qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio.

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