L’art. 1 commi 599-600 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali; - agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 6-sexies del decreto “Sostegni”, introdotto in sede di conversione, inoltre, ha previsto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, per altri soggetti.
La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto sono esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, sempre se in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
I soggetti che possono richiedere il contributo sono i “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfettario e gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:
- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021 avvenuta il 23 marzo 2021); - l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).
Inoltre, l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Infine, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i Comuni possono stabilire agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti.
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