top of page

Decreto Sostegni Marzo 2021 - I Punti Principali

Aggiornamento: 25 mar 2021

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno per le imprese e i cittadini.

Ecco i punti principali.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO Il contributo è riconosciuto ai Liberi Professionisti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue: - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; - 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; - 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; - 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di: - 1.000 euro per le persone fisiche; - 2.000 euro per i soggetti diversi. FONDO PER IL TURISMO INVERNALE E' stato istituito un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI Viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI E' stata spostato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI E' prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 a: - persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; - soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E' prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

RIDUZIONE CANONE RAI E' prevista la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% prima del 23 marzo 2021 del canone versato.

PROROGA CIG E' prorogata la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere: - fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021; - fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8). BLOCCO LICENZIAMENTI Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi: - fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria; - fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga. INDENNITA' PER LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori: - ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020); - ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021; - ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021; - ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; - ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; - ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile - agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso; - ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

REDDITO DI CITTADINANZA Si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

NUOVA INDENNITA' PER LAVORATORI SPORTIVI E' prevista l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A. di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L’indennità sarà pari a: - 1.200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui; - 2.400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui; - 3.600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.

REDDITO DI EMERGENZA L’art. 12 riconosce l’erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

LAVORATORI FRAGILI Si estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’articolo 26 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero. NOVITA' PER NASPI Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

CONTRATTI A TERMINE Si dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. RISTORO PER ANNULLAMENTO DI FIERE E CONGRESSI Si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE

All’art. 37 viene prevista l’istituzione di un Fondo di 200 milioni, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di 5 anni, a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid.

Ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE Viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, senza limitazioni riguardo alla data del contratto. In particolare, viene aumentata di ulteriori 50 milioni di euro la dotazione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali previsto dal decreto Ristori (che passa così a 100 milioni di euro). A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall’articolo 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.

RIFINANZIAMENTI VARI Viene previsto il rifinanziamento: - di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 9); - di 1 miliardo di euro del Reddito di cittadinanza (art. 11); - di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13); - di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14); - di 103,1 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo a tutela dei lavoratori fragili (art. 15). - di 200 milioni, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (art. 36); - di 150 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale (articolo 38); - di 150 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 39).

14 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page