top of page

Buoni Pasto per i dipendenti

Per buono pasto (o "ticket restaurant") si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare. Quanto ai buoni pasto elettronici, che consistono in apposita carta elettronica leggibile tramite terminali POS abilitati, valgono le medesime regole; in tal caso, le informazioni richieste sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico.


Tassazione in capo al dipendente Dall'1.1.2020, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" :

  • fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto "cartacei";

  • fino all'importo complessivo giornaliero di 8 euro per i buoni pasto "elettronici".

L'importo massimo escluso da tassazione:

  • è riferito al valore facciale del buono;

  • è considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati.

I suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto. L'importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente.


Card elettroniche

In presenza di particolari caratteristiche i buoni pasto elettronici non sono soggetti al limite di 7 euro (ris. Agenzia delle Entrate 63/2005). Le card sono dotate di apposito badge elettronico e predisposte con specifici vincoli:

  • consentono una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio, scongiurando così un loro eventuale utilizzo improprio (es. richiesta di somministrazione in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato);

  • non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi.

Le card con tali caratteristiche non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto. Sulla base di tali considerazioni, le carte elettroniche con le suddette caratteristiche non sono assimilabili ai buoni pasto, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica; di conseguenza, le prestazioni rese attraverso esse non concorrono mai alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite. Ove le card elettroniche venissero dotate di funzioni diverse (es. quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati), alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell'ambito di una mensa aziendale.


Deducibilità in capo alla società Le spese sostenute per l'acquisto di buoni pasto sono completamente deducibili dal reddito d'impresa.


Deducibilità in capo al professionista Con riferimento alla deducibilità dei costi relativi all'acquisto di buoni pasto utilizzati direttamente dal professionista, dovrebbero operare le regole generali. Pertanto, nonostante l'assenza di chiarimenti ufficiali a riguardo, i predetti costi dovrebbero essere deducibili nei limiti previsti dall'art. 54 co. 5 del TUIR, vale a dire al 75% e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

15 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page