L’art. 2 del DL 21/2022 ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Secondo l’Agenzia la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”. Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, mentre sono esclusi le amministrazioni dello Stato, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie, di cui al decreto legislativo n. 300/1999.
In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio. Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Conseguentemente sarà possibile erogare i buoni, sino all’ammontare massimo di 200 euro, anche agli apprendisti ovvero ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, ai lavoratori a part-time, ai lavoratori a tempo determinato o, piuttosto, ai lavoratori intermittenti. L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.
I buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, l’erogazione degli stessi deve invece avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)” (cfr. circolare n. 28/2016).
L’Agenzia chiarisce inoltre che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.
Ciò riguarda esclusivamente l’erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre l’anno 2022.
I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
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