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Avvio comunicazione per il bonus acqua potabile dal 1 febbraio

A partire dal 1° febbraio, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, al fine di beneficiare del relativo credito d’imposta (c.d. bonus acqua potabile).


L’agevolazione è riconosciuta sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (cfr. art. 1 commi 1087 - 1089 della L. 178/2020).


Possono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Si tratta, in particolare, dei soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale, oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso. In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.


In base a quanto previsto, i soggetti beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente. Pertanto, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, la comunicazione può essere inviata tra il 1° e il 28 febbraio 2024.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato, mediante:

- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.


Dopo l’invio della comunicazione, ma sempre entro il 28 febbraio, è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce quella precedentemente trasmessa. È, inoltre, possibile presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione, sempre con modalità telematiche e nel termine suddetto.


In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 1087 della L. 178/2020, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione presentata. A tal riguardo, si ricorda che l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica e a 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per gli agli soggetti. È, inoltre, previsto un limite annuale di spesa (pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023), con la conseguenza che il bonus effettivamente fruibile potrebbe risultare inferiore.


Per tale motivo, è previsto che l’ammontare massimo del credito fruibile debba essere determinato in misura pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.


La compensazione nel modello F24 è sempre ammessa: il credito d’imposta, fino all’importo massimo fruibile, è utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione tramite il modello F24;

- dagli altri soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.


In caso di utilizzo in compensazione mediante modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6975” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1° aprile 2022 n. 17).

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