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Autodichiarazione sugli Aiuti di Stato Covid-19

L’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato può essere presentata fino al 30 giugno 2022.


La dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.


La dichiarazione va inviata entro il termine del 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto sono tenuti a presentare una prima dichiarazione entro il 30 giugno 2022 e una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.


In linea generale, a seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.


La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa insieme al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’art. 1 commi da 16 a 27 del DL n. 73/2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria. Se il beneficiario ha successivamente fruito di ulteriori aiuti, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.


La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework: "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" e serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni ricevuti non sia superiore ai massimali previsti.


La misura è stata di recente contestata da nove associazioni sindacali dei commercialisti (ADC - AIDC - ANC - ANDOC - FIDDOC - UNAGRACO - SIC - UNGDCEC – UNICO) che hanno sostenuto che "l’invio entro il prossimo 30 giugno della dichiarazione sostitutiva per i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di Stato durante l’emergenza COVID-19, disposto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile scorso, è un “adempimento illegittimo” e per questo andrebbe abrogato”.


Il problema, secondo i sindacati, starebbe sia nella scadenza che nel contenuto dell’adempimento. “L’Agenzia richiede dati che sono già nella sua disponibilità, esponendo il denunciante anche al rischio di errori e di conseguente irrogazione di sanzioni civili e penali. Del resto, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020, gli stessi dati sugli aiuti di Stato sono stati già messi a disposizione dell’Agenzia, il che rende ancor più incomprensibile l’arco temporale stabilito per l’autodichiarazione in parola”.


I dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, “ciò significa – continuano le associazioni – che l’arco temporale oggetto della comunicazione si conclude il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, inoltre la finestra per l’invio telematico specificata sul modello, ossia dal 28 aprile al 30 giugno, non è in linea con il periodo al quale devono riferirsi i dati da comunicare”. Risulta evidente, dunque, che “il termine stabilito dall’Agenzia delle Entrate è contrario a qualsiasi logica” e costituisce “una palese violazione dello Statuto del Contribuente”.

Di conseguenza, qualora non si riuscisse ad abrogare un adempimento che i sindacati di categoria ritengono “manifestamente illegittimo”, andrebbe quantomeno concessa una “proroga” della scadenza.


Una richiesta, quest’ultima, che nelle scorse settimane era stata avanzata non solo dalle associazioni ma anche dai Commissari straordinari del CNDCEC convinti che il termine del 30 giugno, “cadendo in un periodo già ricco di scadenze, rischia di mandare in tilt la già complessa operatività ordinaria dei contribuenti e degli studi professionali”.


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