Gli importi di assegno unico e universale erogabili per l’anno 2024 e le relative soglie ISEE aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari al 5,4%, dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT (comunicato 16 gennaio 2024).
L’importo massimo sale infatti da 189,20 a 199,40 euro per ISEE fino a 17.090,61 euro (contro la precedente soglia pari a 16.215 euro), mentre l’importo minimo sale da 54 a 57 euro per ISEE a partire da 45.574,96 euro (contro i 43.240 euro previsti in precedenza).
Lo ha reso noto l’INPS, con il messaggio n. 572/2024, con il quale ha altresì precisato che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’assegno unico per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023. Da febbraio 2024 l’assegno verrà pagato utilizzando i nuovi valori e la rivalutazione dell’importo già versato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.
Si ricorda che entro fine mese occorre presentare la nuova DSU per il 2024 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2024; in mancanza, l’importo sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Nel caso in cui, invece, la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati, mentre chi presenterà la DSU dopo tale data otterrà l’adeguamento degli importi di assegno unico solo dal momento di presentazione della stessa.
L’aggiornamento della DSU è un adempimento da porre in essere sia in caso di presentazione di una nuova domanda per ottenere il beneficio, sia laddove la domanda sia già stata presentata all’INPS e gli importi di assegno unico vengano quindi erogati d’ufficio dall’Istituto di previdenza.
Si ricorda infatti che, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’assegno unico e universale viene erogato d’ufficio.
In applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (ad esempio, nascita di un nuovo figlio). Quindi, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 15/2024, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda, a meno che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Per l’erogazione d’ufficio, l’Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE e il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
La domanda per l’annualità decorrente dal 1° marzo 2024 deve invece essere presentata dai soggetti che non abbiano mai beneficiato dell’assegno unico o che abbiano presentato domanda sino al 29 febbraio 2024, ma per i quali l’istanza sia respinta, decaduta, revocata o vi abbiano rinunciato.
La decorrenza dell’assegno varia in base al momento di presentazione delle domande. In particolare, per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento. Per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE. In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
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