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Assenza lavorativa causa figli in quarantena, come viene gestita?

Con la diffusione del Covid la gestione delle assenze dei lavoratori è divenuta ancora più complessa. E' nata infatti la problematica relativa alla quarantena dei figli minori che richiedono la presenza di almeno un genitore per l'accudimento.


I casi possono essere 3: la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, l'infezione da COVID 19 del figlio o la quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto con un soggetto positivo.


In tutti questi casi viene garantito al genitore lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni, la possibilità di svolgere, se possibile, la propria prestazione lavorativa in smart working per tutto il periodo di durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, quarantena o contagio e fino al 30 giugno 2021.


Se la modalità smart working non è compatibile con l'attività svolta dal genitore, quest'ultimo potrà astenersi dal lavoro e usufruire di un congedo straordinario per tutta la durata della sospensione, quarantena o contagio del figlio.


Solo a un genitore alla volta è consentito usufruire di tale congedo retribuito e secondo le seguenti modalità:


- per figli dai 14 ai 16 anni il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro;


- figli fino a 14 anni e figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992), purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura: il lavoratore ha diritto ad una indennità a carico dell'INPS fissata nella misura del 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dal TU maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001). Il congedo in giorni non è frazionabile in quote orarie ed i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.


Il genitore lavoratore per poter usufruire del congedo deve quindi possedere i seguenti requisiti:


· essere lavoratore dipendente;

· Il figlio deve essere convivente con il genitore/lavoratore che ha richiesto il congedo;

· Il congedo può essere concesso solo a uno dei due genitori;

· L’altro genitore non deve essere privo di attività o svolgere la propria mansione attraverso l’utilizzo dello smart-working;

· Il lavoratore non potrà svolgere il lavoro in smart working.


Durante la sospensione, quarantena o contagio dei figli fino a 14 anni e sino al 30 giugno 2021 è possibile richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di:


- di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali mediante il libretto famiglia;

-per l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, sempre nella misura massima di 100 euro settimanali ed è erogato direttamente al richiedente.


Ricordiamo tuttavia che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.



Vi possono accedere:


· i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

· i lavoratori autonomi;

· il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

· i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.


Il bonus è erogato solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (smart working) o al congedo per emergenza Covid-19 e, comunque, in alternativa alle predette misure.

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