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Adempimenti Sospesi per i professionisti affetti da Covid

Sospensione degli adempimenti per 45 giorni, nel caso in cui il professionista che deve eseguirli per conto del proprio cliente contragga il COVID-19. A prevederlo è l’emendamento al decreto “Sostegni”.

L’iniziativa parlamentare è volta a “tutelare – si legge nella relazione illustrativa – il diritto al lavoro e alla salute del libero professionista”, evitando che una “grave e improvvisa malattia determinata dal virus possa produrre sanzioni o danni per i clienti stessi”.


Il comma 1 dell’emendamento stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti o istanze, nonché i mancati pagamenti, entro il termine previsto che comporti mancato adempimento da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per l’insorgenza dei sintomi di Coronavirus 2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi”.

Di conseguenza, non potranno esserci effetti, in termini di sanzioni, nei confronti del professionista e del suo cliente.


Come spiegato nel successivo comma 2, il termine è di fatto sospeso “a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo le normative vigenti”.


Resta inteso che tale sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui il cliente abbia sottoscritto un regolare mandato professionale in data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. La verifica di tale requisito avverrà attraverso la produzione del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che dovrà essere inviato dal professionista o da un suo delegato, anche tramite raccomandata a/r, ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Una volta terminato il periodo di sospensione di 45 giorni, i professionisti incaricati avranno sette giorni di tempo per far fronte all’adempimento.

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