Tra le novità introdotte dal c.d. DL “Proroghe fisco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, figura la proroga sino al 31 dicembre 2023, del termine in materia di agevolazioni sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione (cfr. art. 1 del DL 132/2023).
Si ricorda che, in linea generale, l’agevolazione in discorso concerne la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze dall’art. 1 comma 48 della L. 147/2013 e destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
La legge ha dettato una particolare disciplina con riguardo alle domande di accesso al Fondo presentate dalle seguenti categorie di soggetti c.d. prioritarie: - giovani coppie; - nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; - conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; - giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Dal punto di vista oggettivo, la possibilità di fruire dell'agevolazione è altresì subordinata alla duplice condizione che: - ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; - la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.
Al ricorrere dei predetti presupposti, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Sotto il profilo cronologico, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni – inizialmente fissato al 31 marzo 2023 – è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2023, poi al 30 settembre 2023 e produce ora l’effetto di prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2023, il termine ultimo per l’accesso delle categorie prioritarie al Fondo di garanzia per la prima casa.
Per effetto della norma in commento, è parimenti esteso al 31 dicembre 2023 anche il termine di cui all’art. 64 comma 3 secondo periodo del DL 73/2021.
Si rammenta che la previsione richiamata stabilisce che la concessione della garanzia da parte del Fondo fino all’80% della quota capitale può operare anche quando – fermi restando i requisiti di cui sopra inerenti ai soggetti beneficiari della misura di sostegno e al relativo ISEE nonché al limite di finanziabilità del finanziamento – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.
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