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Tredicesima mensilità: cos'è e come funziona

Nel mese di dicembre, in generale prima delle festività natalizie, i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere ai propri dipendenti la tredicesima mensilità;

si tratta di una forma di retribuzione c.d. “differita”, cioè quella che matura nel corso di più periodi di paga, ma che viene erogata in un momento successivo.


In alcuni settori o per specifiche categorie di lavoratori, la tredicesima non viene erogata dal datore di lavoro o non viene riconosciuta nel mese di dicembre. Si tratta, in particolare, di:

- operai edili, per i quali la gratifica natalizia viene corrisposta dalla Cassa edile;

- operai agricoli a tempo determinato (OTD), per i quali viene corrisposto, assieme alla normale retribuzione, il c.d. “terzo elemento” (pari al 30,44%) che sostituisce tredicesima e quattordicesima, nonché festività e ferie.


La disciplina della tredicesima è normalmente definita dalla contrattazione collettiva, che ne definisce anche i tempi di erogazione.

L’importo della tredicesima corrisponde al valore di una normale mensilità, o della retribuzione di fatto, per il personale che percepisce la retribuzione mensile in misura fissa, ovvero al valore di uno specifico numero di ore per i lavoratori con retribuzione oraria, e viene erogata in misura intera solo in caso di prestazione lavorativa svolta durante tutto il corso dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre); l’importo dovrà essere riproporzionato in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno.


Per quanto riguarda la maturazione, la mensilità in esame matura anche durante le assenze del lavoratore a condizione che queste siano indennizzate (come, ad esempio, le assenze per malattia o infortunio), nonché in caso di ferie, festività, permessi retribuiti, congedo matrimoniale, congedo di maternità e paternità. Le assenze del lavoratore dovute a scioperi, aspettative o permessi non retribuiti, invece, non fanno maturare la tredicesima.


Dal punto di vista previdenziale, si ricorda che la tredicesima concorre interamente alla formazione della base imponibile ed è soggetta alla normale contribuzione.


Occorre inoltre ricordare che nell’anno 2022 è stato introdotto un esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico del lavoratore, incrementato a opera dell’art. 20 del DL 115/2022 di 1,2 punti percentuali (per un totale del 2%) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e successivamente prorogato anche per il 2023, prevedendo misure differenti (2% o 3%) in base alla retribuzione del lavoratore.


L’art. 39 del DL 48/2023 (decreto “Lavoro”) ha poi previsto, per il secondo semestre 2023, un incremento del 4% dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore (per un totale del 6% o del 7%), ma senza effetti sulla tredicesima, per la quale continuano a trovare applicazione le riduzioni del 2% o del 3%.


Come chiarito dall’INPS, se la tredicesima è erogata in un’unica soluzione nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero in trattazione troverà applicazione nella misura del:

- 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

- 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.


Se la tredicesima mensilità viene invece erogata mensilmente (e non in un’unica soluzione a dicembre), l’esonero della quota IVS troverà applicazione, relativamente al singolo rateo di tredicesima, nella misura del

:- 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro;

- 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro.

Invece, per la normale retribuzione di dicembre troverà applicazione l’esonero del 7%, se la retribuzione imponibile non supera l’importo di 1923 euro, o del 6%, se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro.


Infine, riguardo al trattamento fiscale in busta paga, si ricorda che sulla tredicesima trovano applicazione le ordinarie aliquote IRPEF senza il riconoscimento delle detrazioni. In merito, si segnala che nell’ambito della riforma dell’IRPEF, la legge delega per la riforma fiscale prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura agevolata sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità (oltre che sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e i premi di produttività), che non ha però trovato ancora attuazione.

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