Con la circolare n. 6 pubblicata dall’INPS vengono fornite le prime indicazioni in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali alla luce della sua riformulazione (legge di bilancio 2023).
Si ricorda che tale disposizione è intervenuta sui limiti “generali” delle prestazioni occasionali, aumentando da 5.000 a 10.000 euro la soglia prevista per i compensi, che rappresenta il limite annuale fissato per i compensi erogabili da ciascun soggetto per la totalità dei prestatori.
In pratica, dal 1° gennaio 2023 gli utilizzatori del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale potranno erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro.
Restano invece invariati gli altri limiti economici: 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, e 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Limiti che, come previsto dalla legge di bilancio 2023, trovano applicazione anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.
Sempre con riferimento ai limiti economici, l’INPS ricorda che per le sole società sportive, con riferimento alle attività di stewarding, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro, come chiarito dallo stesso istituto di previdenza.
Ai fini del rispetto del limite di 10.000 euro, si ricorda che la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La legge di bilancio 2023 è poi intervenuta con riguardo ai limiti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, disponendo dal 1° gennaio 2023 un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 (invece di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Come chiarito dall’INPS, tale innalzamento non opera esclusivamente per la Pubblica Amministrazione e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività ex DM 13 agosto 2019, mentre trova applicazione per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo in favore delle quali, in precedenza, il limite era di 8 lavoratori.
Per queste ultime, è stato altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.), con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori, anche se non appartenenti alle suddette categorie.
Dal 1° gennaio 2023 è inoltre è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura che, comunica l’Istituto di previdenza, potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Per la fruizione di prestazioni occasionali nel settore agricolo la legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto un istituto ad hoc, in regime sperimentale per il biennio 2023-2024. In particolare, viene prevista la possibilità di instaurare, con determinate categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, non superiori a 45 giornate annue.
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