Il Ddl. di bilancio 2024 contiene una serie di misure a sostegno della famiglia, intervenendo in primis sulla disciplina del c.d. “Bonus asili nido”, introdotto a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016.
Si ricorda che l’importo massimo (annuo) del bonus, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dalla legge di bilancio 2019 a 1.500 euro e, successivamente, dalla legge di bilancio 2020 a un massimo di: - 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; con un incremento complessivo rispettivamente di 1.500 per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).
Il Ddl. di bilancio 2024 aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento, per i bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal prossimo anno, gli importi del bonus per tali soggetti dovrebbero arrivare a: - 3.600 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; - 3.100 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; mentre per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
Si ricorda che il bonus può essere erogato sotto forma di contributo per i servizi all’infanzia (c.d. “bonus asilo nido”), per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche, per favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Al fine di sostenere la genitorialità, il Ddl. di bilancio prevede anche una specifica agevolazione contributiva per le lavoratrici madri legata al numero dei figli. Rispetto alla prima bozza circolata, nel testo all’esame del Senato viene specificato che l’esonero totale della quota IVS si applica fino al mese di compimento del: - diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di tre o più figli; - decimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici madri di due figli.
Novità anche sul fronte del congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione per ciascun genitore lavoratore fino al dodicesimo anno di vita del figlio per tre mesi, non trasferibili.
Mentre la precedente legge di bilancio aveva disposto l’aumento della relativa indennità all’80% limitatamente a un mese, da fruire fino al sesto anno di vita del bambino in alternativa tra i genitori, il Ddl. di bilancio 2024, dispone l’aumento della suddetta indennità per congedo parentale, sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del bambino, per la durata massima complessiva di 2 mesi, nella misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione per un ulteriore mese, pari all’80% solamente per l’anno 2024.
La suddetta disposizione si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità nel 2024, quindi successivamente al 31 dicembre 2023.
Si segnala infine la previsione che dispone l’esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro nella determinazione dell’ISEE (l’indicatore della situazione economico equivalente) dei titoli di stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003, nonché dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
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