In data 4 maggio 2021 il Senato ha approvato la fiducia al maxi-emendamento del DL Sostegni che ha inserito come beneficiari di un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro le imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019 e che finora erano stati esclusi dai contributi.
Potranno quindi beneficiare del contributo tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 “in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
Finora questa categoria di Imprenditori era stata esclusa dal beneficio in quanto non presentava il requisito per il quale "l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”.
Per poter richiedere il contributo bisognerà quindi avere i seguenti requisiti:
essere titolari di reddito di impresa che ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ;
avere un’attività d’impresa, in base al Registro delle imprese della Camera di Commercio, avviata nel corso del 2019;
non avere diritto al contributo a fondo perduto standard in quanto non risulta un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 30 per cento nel confronto tra 2019 e 2020;
aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019.
In questo modo nuove partite IVA entrano a far parte della platea di potenziali beneficiari dei contributi a fondo perduto.
Per ottenere il beneficio occorrerà però attendere un decreto ministeriale.
Viene infatti previsto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni.
In sede di conversione in legge del DL Sostegni è stata poi apportata un’integrazione alla disciplina generale del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, prevedendo espressamente che il contributo non può essere pignorato.
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